IL PRETORE Visti: gli atti difensivi delle parti; il d.-l. 28 marzo 1996, n. 166; l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903; la sentenza n. 495 della Corte costituzionale; l' art. 11, comma 22, legge 24 dicembre 1993, n. 537; la sentenza n. 240/1994 della Corte costituzionale; l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; l'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; gli artt. 24, 25 e 134 della Costituzione; Ha pronunciato, dandone integrale lettura, la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questioni di legittimita' costituzionale, rilevate d'ufficio nella causa r.g. n. 7787/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Zanotti Angela, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Luciano Nardino, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto nel proprio ufficio di avvocatura in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto. Nelle more del giudizio, con il recentissimo d.-l. 28 marzo 1996, n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75, parte prima, del 29 marzo 1996 ed in vigore dal 30 marzo 1996, e' stato modificato il quadro normativo di riferimento e, poiche' l'art. 1 di tale decreto risulta non conforme alla Costituzione, si impone il rilievo d'ufficio della questione di legittimita' che verra' nel prosieguo sviluppata. Prima deve essere chiarito che la presente ordinanza e tutte le innumerevoli altre che questo giudice dovra' emettere in ogni altra singola causa avente il medesimo oggetto e' solo una versione ridotta delle due precedenti emesse in data 1 aprile 1996, nelle cause promosse da Rossi Giacomina e Marchesini Antonia contro l'I.N.P.S., e trae la sua stringente necessita' dall'impossibilita' di operare dei rinvii "tecnici" in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle due citate rimessioni, visto che l'unico atto residuo - oltre quello ineludibile della rimessione alla Corte di questioni di legittimita' costituzionale, qui posto in essere - di giurisdizione prevsito dall'art. 3 del decreto-legge n. 166/1996 impone di dichiarare d'ufficio l'estinzione di tutti i processi a spese compensate, senza neppure lo spazio per disporre la riunione dei processi. La limitazione della presente ordinanza ad una sola questione di legittimita' costituzionale non significa in alcun modo che tutte le altre questioni gia' sollevate non siano piu' ritenute fondate da questo giudice remittente, ma e' dettata dall'esigenza di rendere il meno gravoso possibile il lavoro degli uffici della cancelleria, nonche' da quella di ridurre al minimo i costi del materiale cartaceo e l'usura delle macchine (fotocopiatrici e stampanti) dell'ufficio. Come si e' gia' detto, il Governo ha emanato il decreto-legge n. 166 del 28 marzo 1996 - entrato in vigore il giorno 30 dello stesso mese e, dunque, applicabile alla presente controversia - ove sono dettate, nell'art. 1, una serie di disposizioni dirette a risolvere in via definitiva, sia l'annoso problema della copertura finanziaria necessaria per il pagamento del "rimborso" delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in favore degli aventi diritto in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, sia l'ancora piu' antico contenzioso giurisdizionale legato all'accertamento del diritto al calcolo delle pensioni di riversibilita' nella misura del 60% del trattamento minimo effettivamente goduto dal pensionato deceduto o che sarebbe spettato all'assicurato ed alla "cristallizzazione" delle pensioni a decorrere dal 1 ottobre 1983 nella misura erogata al 30 settembre 1983, sui quali sono intervenute le due decisioni del giudice delle leggi sopra indicate. La realta' del decreto-legge pero' non e' minimamente idonea a raggiungere gli scopi sperati, poiche' da luogo a numerosi dubbi di legittimita' costituzionale, tutti traducibili in questioni rilevabili (e gia' rilevate, come si e' detto prima) d'ufficio. Tra le tante, qui ne viene sollevata una sola, la seguente: Questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi primo, secondo e terzo, del decreto-legge n. 166/1996 per violazione degli articoli 24, comma primo, e 25, comma primo, della Costituzione. In primo luogo deve essere messo in piena luce che mai si era verificato nella legislazione italiana, pur tormentata da un eccessivamente anomalo ricorso alla decretazione d'urgenza del Governo, un caso si' palesemente evidente di abuso di potere da parte del potere esecutivo con grave violazione delle attribuzioni del Parlamento (si vedano a tal proposito gli artt. 70, 72, 76, 77 e 136, secondo comma, della Costituzione) e dell'autorita' giudiziaria. Questa autorita' giudiziaria non intende sollevare un conflitto di attribuzione con il potere esecutivo, nonostante la sussistenza di fondate ragioni per dar vita a tale procedimento, poiche' ritiene eccessivo ed improprio il ricorso a tale lacerante rimedio giuridico, a fronte della ravvisata possibilita' di pervenire al medesimo risultato di cancellare dall'ordinamento le parti illegittime del contestato decreto-legge mediante il piu' "normale" e fisiologico rilievo d'ufficio della presente questione di costituzionalita'. Il Governo, invero, ha emanato il decreto-legge n. 166/1996 per imporre una specifica soluzione delle numerosissime controversie pendenti in primo e secondo grado dinanzi ai giudici del lavoro di tutta Italia e dinanzi alla Corte di cassazione, soluzione che non si presenta pero' con i connotati della norma di legge, ma piuttosto con quelli tipici della sentenza del giudice ordinario, giacche' risponde alle domande formulate dai tanti ricorrenti con accoglimento di molte di esse, ma non di tutte (poi se ne parlera' piu' chiaramente), giungendo addirittura ad imporre ai giudici competenti di dichiarare d'ufficio l'estinzione dei processi, con la compensazione tra le parti delle spese di causa: una vera sentenza collettiva, dunque, non una norma di legge. Inoltre, con specifico riferimento al terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996, non puo' farsi a meno di notare come disporre che (si riporta testualmente) "I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge aventi a oggetto le questioni di cui al presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.", a fronte di una soluzione inidonea a definire in senso positivo o negativo per tutti coloro che hanno una controversia in corso in sede giudiziaria - in via solo esemplificativa e non esaustiva, infatti, non si comprende perche' gli accertamenti reddituali debbano essere spostati in sede amministrativa, quando di certo costituiscono uno degli elementi da valutare per accogliere o respingere i ricorsi giudiziari, ne' si capisce perche' cio' debba avvenire anche per la decadenza e la prescrizione, come non e' chiaro se realmente si e' voluto escludere il diritto degli eredi con la previsione degli aventi diritto di cui al secondo comma ("soli"), mentre e' certo che, esclusi o meno, agli eredi non puo' essere precluso di coltivare le azioni gia' proposte o proponende in sede giurisdizionale - viola, sia l'art. 224, primo comma, della Costituzione poiche' vieta agli interessati "di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti", sia l'art. 25, primo comma, poiche', eliminando la giurisdizione, distoglie gli odierni ed i potenziali ricorrenti dal giudice naturale precostituito per legge. Ulteriori motivazioni sulla presente questione appaiono davvero superflue. La questione non e' manifestamente infondata ed e' rilevante, poiche' il presente giudizio non puo' "essere definito indipendentemente" dalla sua risoluzione: e' piu' che chiaro che la dichiarazione della illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 166/1996 avrebbe l'effetto di ripristinare la tutela giurisdizionale soppressa, restituendo nel contempo a questa autorita' giudiziaria competente la funzione attribuitale dalla Costituente di amministrare la giustizia secondo la legge costituzionalmente vigente.